Art. 1

In vigore dal 17 feb 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 70, relativo al corso di laurea in fisica, è modificato come segue: a) al comma terzo, l'insegnamento 8: "esperimentazione fisica (biennale)" viene sostituito con: 8) esperimentazioni fisica I; 9) esperimentazioni fisica II. b) al comma 6 è soppressa la frase: "L'insegnamento di esperimentazione fisica comporta un unico esame alla fine del primo biennio"; c) al penultimo comma la frase: "Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami relativi ad almeno diciassette insegnamenti" viene sostituita con: "Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami relativi ad almeno diciotto insegnamenti"; d) al comma 9, relativo agli insegnamenti complementari, gli insegnamenti di: scienza dei metalli; meteorologia; sistemi combinatori e sequenziali, vengono rispettivamente sostituiti dagli insegnamenti di: fisica dei metalli; fisica dell'atmosfera; teoria dell'informazione. Nel medesimo comma, inoltre, vengono soppressi i seguenti insegnamenti: geofisica applicata; geologia; mineralogia; sismologia; logica matematica. Vengono inoltre aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: astronomia; complementi di astronomia; cosmologia; radioastronomia; elettrodinamica; macchine acceleratrici; meccanica analitica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 1986 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1987 Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 67
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-28;984#art-1

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Art. 1 Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia. — Testo vigente | Portale Normativo