Art. 2
In vigore dal 30 gen 1987
Dopo l'art. 191 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle norme generali relative a tutte le scuole di specializzazione.
Titolo III
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Sezione I
Norme generali
Art. 192. - Nell'Università di Torino sono istituite le scuole di specializzazione riportate nei successivi articoli.
Art. 193. - I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, eventualmente per ogni singola sezione, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.
I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare "sub conditione" all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.
L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera, limitatamente alle scuole per le quali non è prevista l'esistenza di un albo professionale.
Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al venti per cento di quelli di cittadinanza italiana.
Limitazioni e condizioni di ammissione per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportate nel bando di concorso.
Art. 194. - Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, è per esami e per titoli. Le scuole articolate in sezioni prevedono concorsi separati per ciascuna sezione.
L'esame consiste:
a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;
b) in una eventuale prova orale, sempre sulle medesime tematiche, integrata, se del caso, da una prova pratica.
Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli, ed i programmi di esame.
Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.
La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in misura non superiore al 30% dello stesso.
Costituiscono titolo:
a) la tesi di laurea;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei C.d.l. che danno accesso alla scuola;
d) le pubblicazioni scientifiche.
Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982.
Art. 195. - La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.
Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli erogatori.
Art. 196. - La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola.
Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definite dalle normative specifiche di ciascuna scuola.
Art. 197. - L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.
Art. 198. - Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.
Art. 199. - Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia.
In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.
Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.
Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.
Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.
Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.
Art. 200. - Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletta secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.
Art. 201. - Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.
In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.
Art. 202. - Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sottoindicate.
La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.
Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.
Art. 203. - Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.
Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno, perdendo il godimento della eventuale borsa di studio.
È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.
Art. 204. - Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito, anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.
I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.
Art. 205. - Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità:;
Art. 206. - Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre Università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza, è prevista la corresponsione di un rimborso spesa relativo al trasporto e all'eventuale pernottamento.
Art. 207. (Norma transitoria). - Le scuole già funzionanti presso l'Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 192 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 1986
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1986
Registro n. 90 Istruzione, foglio n. 214
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-28;959#art-2