Art. 1

In vigore dal 27 gen 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Nell'art. 45, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: critica del testo; drammaturgia classica; metrica greca e latina; letteratura austriaca; archeologia del paleolitico; preistoria dell'Europa; paleografia greca e latina; metodologia e tecnica dello scavo; metodologia della conservazione e del restauro degli oggetti mobili. Nell'art. 47, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: storia delle istituzioni educative; didattica della filosofia; storia del pensiero scientifico; filosofia della politica; storia della filosofia moderna e contemporanea; storia della cultura materiale; sociologia della conoscenza; storia della logica. Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in storia, indirizzo antico, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: metodologia e tecnica dello scavo; storia dell'archeologia; archeologia; archeologia tardo-antica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 1986 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1986 Registro n. 90 Istruzione, foglio n. 225
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-28;946#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena. — Testo vigente | Portale Normativo