Art. 1
In vigore dal 27 gen 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Nell'art. 45, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
critica del testo;
drammaturgia classica;
metrica greca e latina;
letteratura austriaca;
archeologia del paleolitico;
preistoria dell'Europa;
paleografia greca e latina;
metodologia e tecnica dello scavo;
metodologia della conservazione e del restauro degli oggetti mobili.
Nell'art. 47, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
storia delle istituzioni educative;
didattica della filosofia;
storia del pensiero scientifico;
filosofia della politica;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
storia della cultura materiale;
sociologia della conoscenza;
storia della logica.
Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in storia, indirizzo antico, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
metodologia e tecnica dello scavo;
storia dell'archeologia;
archeologia;
archeologia tardo-antica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 1986
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1986
Registro n. 90 Istruzione, foglio n. 225
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-28;946#art-1