Art. 1
In vigore dal 16 set 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto presidenziale 6 giugno 1983, n. 495, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 26 settembre 1983, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare in agro del comune di Torretta (Palermo);
Considerato che non sarà possibile, per motivi di carattere tecnico, iniziare i lavori dell'opera militare prima della scadenza del termine di anni tre, all'uopo previsto nell'art. 2, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1983, n. 495;
Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, comma secondo, per la proroga del termine entro il quale per esigenze della Difesa nazionale, in comune di Torretta (Palermo), dovranno avere inizio i lavori;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Decreta:
Articolo unico
Il termine per l'inizio dei lavori previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto presidenziale 6 giugno 1983, n. 495, citato nelle premesse, è prorogato di mesi ventiquattro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 1986
COSSIGA
SPADOLINI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1986
Registro n. 27 Difesa, foglio n. 68
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-28;531#art-1