Art. 1
In vigore dal 21 giu 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;
Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 4 giugno 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 1986;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
EMANA
il seguente decreto:
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1. A partire dal 6 giugno 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:
a) da L. 79.328 a L. 78.013 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da L. 7.932,80 a L. 7.801,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
2. A partire dal 6 giugno 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, di cui alla lettera D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, è aumentata da L. 21.054 a L. 21.791 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-05;243#art-1