Art. 1

In vigore dal 18 gen 1987
n. 934. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, le Università degli studi di Firenze e di Pisa vengono autorizzate ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni mobili ed immobili, del valore di L. 115.000.000 i primi e di L. 85.546.019 i secondi, disposta dalla sig.ra Elena Lenzi ved. Nuvolari con testamento olografo 27 ottobre 1969, pubblicato in data 25 febbraio 1983, n. 216607/11521 di repertorio, a rogito dott. Rodolfo Dioguardi, notaio in Verona, registrato a Verona in data 2 marzo 1983 al n. 2028. Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1986 Registro n. 89 Istruzione, foglio n. 379
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Art. 1 Autorizzazione alle Universita' degli studi di Pisa e di Firenze ad accettare un'eredita'. — Testo vigente | Portale Normativo