Art. 7

In vigore dal 6 nov 1986
Gli articoli da 277 a 284, da 333 a 338, da 387 a 389, relativi alle scuole di specializzazione in endocrinologia, in diabetologia e malattie del ricambio, in andrologia, sono soppressi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-04;685#art-7

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