Art. 1
In vigore dal 19 ott 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 34, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento "zoologia dei vertebrati".
Nell'art. 36, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
zoologia dei vertebrati;
citologia ed istologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 giugno 1986
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 197
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-04;622#art-1