Art. 1
In vigore dal 12 ott 1986
N. 586. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, n. 306, viene ulteriormente rettificato nel senso che i due posti di tecnico laureato devono intendersi assegnati all'istituto di clinica medica generale e terapia medica VI (per le esigenze della patologia dell'alcolismo) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università "La Sapienza" di Roma anziché all'istituto di sesta clinica medica generale e metodologia clinica II (per le esigenze della patologia dell'alcolismo) della stessa facoltà del suddetto Ateneo.
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 186
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-04;586#art-1