Art. 1
In vigore dal 23 ott 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Gli articoli da 947 a 968, relativi alle scuole di perfezionamento "in fisica teorica e nucleare" e in "strutturistica molecolare", afferenti alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 maggio 1986
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 311
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-05-17;640#art-1