Art. 1

In vigore dal 19 set 1986
N. 535. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la scuola di canto (ramo per cantanti) istituita presso l'istituto musicale pareggiato "Pietro Mascagni" di Livorno, via Marradi, 116, viene pareggiata, ai sensi del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, ai conservatori di musica statali, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1986-87. Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1986 Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 118
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-05-17;535#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Pareggiamento della scuola di canto (ramo per cantanti) istituita presso l'istituto musicale pareggiato "Pietro Mascagni" di Livorno. — Testo vigente | Portale Normativo