Art. 2
In vigore dal 11 set 1986
Dopo l'art. 48, e con successivo spostamento della numerazione, sono inseriti i seguenti articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per esperti della produzione industriale:
Art. 49. Scuola diretta a fini speciali per esperti della produzione industriale. - La scuola diretta a fini speciali per esperti della produzione industriale ha il compito di preparare personale per l'industria con il particolare fine di promuovere la ricerca, la cultura e le scienze applicate attraverso la conoscenza del contesto tecnico-economico industriale e del contesto commerciale, sia a livello nazionale che europeo, la conoscenza delle situazioni economiche italiane e straniere, con riguardo alle rispettive culture e lingue e lo sviluppo delle capacità e delle esperienze di lavoro in ambiente tecnologico quale interfaccia tra produzione e problemi amministrativi e commerciali.
La scuola ha la durata di tre anni accademici ed è completata da un periodo di tirocinio presso strutture aziendali, anche a livello internazionale, coordinato da docenti della scuola stessa. Al compimento dei corsi e del tirocinio della scuola, agli iscritti che supereranno l'esame finale sarà rilasciato il diploma di "esperto della produzione industriale".
Per l'ammissione alla scuola - qualunque sia il numero degli aspiranti - oltre a quanto specificato al comma quarto dell'art. 36-bis ed in sostituzione di quanto previsto dal sesto comma del medesimo articolo, è richiesto il superamento di un esame di concorso a carattere nazionale.
Ciascun anno prevede non meno di 350 ore di insegnamento, teorico e non meno di 400 ore di esercitazioni pratiche, ivi compresi brevi periodi di studio guidato.
In base alla disponibilità delle strutture il numero degli studenti che possono essere iscritti è di 60 per ogni anno di corso e complessivamente di 180 per l'intero corso.
Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di ingegneria del Politecnico cui afferiscono gli insegnamenti e tutti i dipartimenti interessati alla scuola stessa. La scuola potrà avvalersi, nell'ambito di apposite convenzioni - stipulate ai sensi dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 - della collaborazione di Università straniere, orientate con proprie strutture e disponibilità di personale al riconoscimento e rilascio di analogo diploma nella propria sede.
Nel caso in cui ci si avvalga di quanto precede, restando fisso il numero totale degli studenti da iscriversi, la metà di essi potrà essere scelta - a cura dell'Università con la quale si è convenzionati - nell'altro Paese.
In tal caso i corsi possono anche sdoppiarsi fra le due istituzioni.
Nel manifesto annuale della scuola viene indicata la sede della scuola e le collaborazioni in atto con Università straniere.
L'anno scolastico è articolato in due periodi didattici: gli insegnamenti sono impartiti in modo intensivo al fine che ciascuna disciplina possa essere condensata in un singolo periodo didattico.
Gli insegnamenti della scuola con la loro estensione giuridica sono i seguenti:
1° Anno:
economia politica (S)
economia aziendale (S)
scienze comportamentistiche (S)
diritto dell'impresa (S)
diritto privato comparato (S)
informatica di base (S)
elementi di informatica aziendale (S)
istituzioni di matematica (S)
statistica (S)
introduzione alle tecnologie di fabbricazione (S)
contabilità industriale (S)
2° Anno:
controllo della produzione industriale (S)
materiali di impiego tecnologico (S)
organizzazione produttiva e relazioni industriali (S)
metodi quantitativi (S)
informatica (S)
tecnologia di produzione (S)
ricerca e sviluppo (S)
marketing (S)
programmazione e controllo della produzione (S)
economia delle Comunità europee (S)
sistemi di controllo per l'automazione (S)
3° Anno:
politica aziendale e analisi tecnologiche (S)
innovazione e sviluppo del prodotto (S)
gestione dei materiali (S)
gestione delle risorse produttive (S)
progettazione e fabbricazione assistita dal calcolatore (CAD/CAM) (A) fabbricazione integrata con calcolatore (CIM) (A)
strategie innovative e scelte tecnologiche (S)
impianti industriali (S)
(A) Annuale.
(S) Semestrale.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
I periodi didattici saranno inframmezzati da esercitazioni e rilievi di situazioni aziendali, elaborazioni di dati e progetti di ristrutturazione, con esperienze presso industrie nazionali ed estere.
Il tirocinio si svolge sotto la guida ed il coordinamento di docenti designati dal consiglio della scuola. Durante tale tirocinio saranno sviluppati ed eseguiti dagli allievi progetti riguardanti i periodi di esperienza nell'industria sia a livello locale che internazionale.
La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Per essere ammessi a frequentare gli anni successivi al primo gli iscritti devono aver ottenuto le attestazioni di frequenza relative a tutti gli insegnamenti dell'anno o degli anni precedenti ed aver superato i relativi esami.
Gli esami saranno sostenuti nelle rispettive discipline alla fine di ogni periodo didattico; nel caso di collaborazione con Università estere gli esami saranno sostenuti nel Paese dove il periodo didattico si è svolto.
Per essere ammessi a sostenere l'esame finale di diploma - consistente nella redazione, a scelta del candidato, di una monografia o altro elaborato su argomenti assegnati da docenti della scuola e nella relativa discussione - gli iscritti dovranno aver superato tutti gli esami prescritti e svolto con risultato positivo i periodi di tirocinio.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio, in quanto applicabile, alla normativa delle scuole dirette a fini speciali riordinate con decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 maggio 1986
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1986
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 346
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-05-17;523#art-2