Art. 1

In vigore dal 4 lug 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani - ANCI, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate; Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani - UNCEM, in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 882 e n. 883, con i quali sono stati resi esecutivi gli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti, rispettivamente, con i medici di medicina generale e con i medici specialisti pediatri di libera scelta; Preso atto che, in data 11 dicembre 1985, è stato stipulato un accordo integrativo che modifica provvisoriamente l'art. 7, ultimo comma, e l'art. 15, ultimo comma, degli accordi di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica n. 882 e n. 883; Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978, sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: . 1. È reso esecutivo, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accordo, in data 11 dicembre 1985, integrativo degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e con i medici specialisti pediatri di libera scelta, resi esecutivi con i decreti del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 882 e n. 883, riportato nel testo allegato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 maggio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1986 Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 9
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-05-05;278#art-1

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Art. 1 Accordo integrativo degli accordi collettivi nazionali per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e con i medici specialistici pediatri di libera scelta, resi esecutivi con i decreti del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 882 e n. 883. — Testo vigente | Portale Normativo