Titolo III
Art. 29
Transazione
In vigore dal 1 lug 1986 al 31 dic 2026
1. Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione nè di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-29