Titolo II

Art. 16

Esecuzione della registrazione

In vigore dal 1 gen 2025 al 31 dic 2026
1. Salvo quanto disposto nell', la registrazione è eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dai soggetti obbligati al pagamento, con la data del giorno in cui è stata richiesta. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2024, N. 139. 3. La registrazione consiste nella annotazione in apposito registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con la indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2024, N. 139. 4. L'ufficio annota sull'atto o sulla denuncia la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma pagata ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati. 5. Quando la registrazione è stata eseguita con il pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell' deve esserne fatta espressa menzione. 6. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'atto pubblico, la scrittura privata o la denuncia. Se la registrazione è avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio restituisce la fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma 4. 6-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite modalità, anche telematiche, di esecuzione della registrazione. 7. Le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del numero e della data di registrazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-16

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