Art. 1
In vigore dal 4 mag 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;
Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 15 aprile 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 1986;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto:
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1. A partire dal 19 aprile 1986, le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi, stabilite con i decreti-legge 28 febbraio 1986, n. 40 e 13 marzo 1986, n. 63, con il decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58 e con la relativa legge di conversione 17 aprile 1986, n. 109, nonché con i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1986, n. 75 e 11 aprile 1986, n. 100, sono modificate nelle seguenti misure:
a) da L. 78.728 a L. 79.613 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da L. 58.259 a L. 59.144 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero;
c) da L. 7.872,80 a L. 7.961,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
2. Rimangono ferme le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine stabilite in L. 18.023 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, nonché in L. 17.763 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per gli oli da gas da usare come combustibili e in L. 6.068, in L. 7.082 e in L. 20.259 per quintale, rispettivamente per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1986, n. 100, a modifica di quelle fissate con i decreti-legge 28 febbraio 1986, n. 40 e 13 marzo 1986, n. 63, e con la legge 17 aprile 1986, n. 109, di conversione del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 aprile 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 11
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-18;116#art-1