Art. 2
In vigore dal 29 ago 1986
All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.
Il termine entro il quale gli espropri ed i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito in anni tre e dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 aprile 1986
COSSIGA
SPADOLINI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1986
Registro n. 25 Difesa, foglio n. 224
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-11;480#art-2