Art. 2

In vigore dal 29 ago 1986
All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse. Il termine entro il quale gli espropri ed i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito in anni tre e dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 aprile 1986 COSSIGA SPADOLINI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1986 Registro n. 25 Difesa, foglio n. 224
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-11;480#art-2

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Art. 2 Dichiarazione di pubblica utilita' per alcuni immobili destinati alla difesa da realizzarsi a cura dell'Aeronautica militare in comune di Loreto. — Testo vigente | Portale Normativo