Art. 4
In vigore dal 7 set 1986
Gli articoli da 667 a 672, relativi alla scuola di specializzazione in "igiene e medicina preventiva", sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-09;510#art-4