Art. 1
In vigore dal 6 ago 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
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Nell'art. 70, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
diagnostica e chirurgia endoscopica;
oncologia chirurgica;
fisiologia ed igiene del lavoro industriale;
terapia intensiva;
tossicologia industriale;
chimica e microscopia clinica;
andrologia;
semeiotica angiochirurgica;
endocrinologia sperimentale;
neuroradiologia;
igiene industriale;
terapia neurologica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-09;387#art-1