Titolo I
Art. 1
Scopi del Comitato
In vigore dal 28 mag 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con la quale sono state trasferite al predetto Dicastero le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti del C.O.N.I.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, recante norme di attuazione della predetta legge 16 febbraio 1942, n. 426;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;
Ritenuta la necessità di modificare ed integrare le vigenti norme di attuazione, sulla base della più recente legislazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;
Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
.
Scopi del Comitato
1. Il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), ha sede in Roma, ed è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.
2. Esso persegue le finalità previste dalla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-1