Titolo I

Art. 1

Scopi del Comitato

In vigore dal 28 mag 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.); Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con la quale sono state trasferite al predetto Dicastero le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti del C.O.N.I.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, recante norme di attuazione della predetta legge 16 febbraio 1942, n. 426; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91; Ritenuta la necessità di modificare ed integrare le vigenti norme di attuazione, sulla base della più recente legislazione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986; Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: . Scopi del Comitato 1. Il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), ha sede in Roma, ed è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. 2. Esso persegue le finalità previste dalla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-1

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