Art. 3

In vigore dal 31 lug 1986
Nell'art. 11, relativo alla facoltà di ingegneria, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono inseriti i seguenti insegnamenti: bioelettronica; complementi di costruzioni navali; calcolatori elettronici nel progetto delle navi; progettazione assistita di strutture meccaniche. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 marzo 1986 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1986 Registro n. 54 Istruzione, foglio n. 337
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-10;350#art-3

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