Art. 3
In vigore dal 31 lug 1986
Nell'art. 11, relativo alla facoltà di ingegneria, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono inseriti i seguenti insegnamenti:
bioelettronica;
complementi di costruzioni navali;
calcolatori elettronici nel progetto delle navi;
progettazione assistita di strutture meccaniche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 marzo 1986
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1986
Registro n. 54 Istruzione, foglio n. 337
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-10;350#art-3