Art. 2
In vigore dal 19 lug 1986
Nell'art. 104, relative al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di "chimica fisica delle interfasi".
Nell'art. 105, relative al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnante di "chimica fisica, delle interfasi".
Nell'art. 115, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di "botanica sistematica".
Nell'art. 117, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di "botanica sistematica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 marzo 1986
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1986
Registrato n. 49 Istruzione, foglio n. 240
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-10;331#art-2