Art. 1
In vigore dal 6 mag 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1967, n. 928;
Ritenuta l'opportunità di modificare il secondo comma dell'art. 48 del regolamento anzidetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 841/85 - sez. III del 13 giugno 1985 e ritenuto di doversi ad esso conformare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
EMANA
il seguente decreto:
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1. Il secondo comma dell'art. 48 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1967, n. 928, è sostituito dal seguente:
"Nei giorni in cui si procede a tale confronto, devono essere verificate sulle matrici e liquidate tutte le vincite superiori a L. 30.000, accreditatesi dai ricevitori e indicate nelle apposite tabelle complete. Con successivi decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il predetto importo potrà essere modificato".
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della stia pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 aprile 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1986
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 161
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-07;141#art-1