Art. 2
In vigore dal 27 mag 1986
Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal 1 aprile 1986.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 febbraio 1986
COSSIGA
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1986
Registro n. 4 Esteri, foglio n. 206
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-17;155#art-2