Art. 1
In vigore dal 2 set 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi, sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
L'art. 17, relativo alla nomina del direttore della scuola di statistica, è soppresso e sostituito come segue:
Art. 17 - Il direttore della scuola di statistica e nominato dal consiglio di facoltà tra i professori ordinari e straordinario della facoltà e della scuola. Il direttore della scuola di statistica dura in carica tre anni.
Nell'art. 18, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di diploma in statistica sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
statistica metodologica;
statistica aziendale e analisi di mercato;
controllo statistico della qualità e statistica aziendale;
matematica finanziaria e attuariale;
geometria analitica.
L'art. 19, concernente norme per l'esame di diploma, è soppressa e sostituito come segue:
Art. 19 - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento afferente uno degli insegnamenti il cui esame è stato superato dal candidato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 febbraio 1986
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1986
Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 345
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;489#art-1