Art. 1

In vigore dal 27 mag 1986
N. 172. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un deposito amministrato di cartelle fondiarie ed in un libretto nominativo n. 14/14539 presso la succursale n. 16 del Banco di San Paolo di Torino per un valore totale di L. 4.605.090, disposta dalla sig.ra Chierici Angela con testamento olografo 10 febbraio 1978, pubblicato in data 1 febbraio 1979, n. 40621 di repertorio e n. 1566 di raccolta, a rogito dott. Giuseppe Tomaselli, notaio in Chieri (Torino), registrato a Chieri in data 12 febbraio 1979 al n. 196. Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1986 Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 45
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Art. 1 Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare una eredita'. — Testo vigente | Portale Normativo