Art. 1

In vigore dal 29 mag 1986
n. 165. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'istituto "Andrea Doria" per l'assistenza ai figli dei marinai caduti nell'adempimento del dovere, in Roma, viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in L. 80.000.000, ricavati dalla vendita dei beni mobili di proprietà del de cuius disposta dall'amm. Giuseppe Taglietti con testamento olografo 28 maggio 1981, pubblicato in data 29 settembre 1981, n. 115208 di repertorio, a rogito dott. Raffaello Capasso, notaio in Roma, registrato a Roma in data 5 ottobre 1981 al n. 37337. Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1986 Registro n. 11 Difesa, foglio n. 230
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Art. 1 Autorizzazione all'istituto "Andrea Doria" per l'assistenza ai figli dei marinai caduti nell'adempimento del dovere, in Roma, ad accettare una eredita'. — Testo vigente | Portale Normativo