Art. 3

In vigore dal 22 giu 1986
Nell'art. 104, relativo al corso di laurea in chimica, nell'elenco degli insegnamenti complementari degli indirizzi organico-biologico e inorganico-chimico-fisico è inserito l'insegnamento di "tecniche speciali organiche". Nell'art. 105, relativo al corso di laurea in chimica industriale, nell'elenco degli insegnamenti complementari è inserito l'insegnamento di "tecniche speciali organiche". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 gennaio 1986 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1986 Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 155
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-01-30;245#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo