Art. 1
In vigore dal 5 mar 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive variazioni, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;
Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra quando disposto dalla legge 10 aprile 1951, n. 287;
Considerata l'urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di istituire una nuova sezione di corte di assise di appello presso la corte di appello di Bologna;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 18 dicembre 1985;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro;
Decreta:
Presso la corte di appello di Bologna è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise di appello, con sede di normale convocazione in Bologna.
La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 gennaio 1986
COSSIGA
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1986
Registro n. 6 Giustizia, foglio n. 337
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-01-21;29#art-1