Art. 1

In vigore dal 4 mar 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni dello Stato; Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054; Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642; Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 gennaio 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: E approvato l'annesso regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, vistato dal proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 gennaio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1986 Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 8
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-01-15;28#art-1

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