Art. 1
In vigore dal 24 mag 1986
n. 1048. Decreto del presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1984, n. 642, viene rettificato nel senso che il posto di tecnico laureato deve intendersi assegnato all'istituto di oftalmologia per la seconda cattedra di clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università "La Sapienza" di Roma anziché all'istituto di oftalmologia per la cattedra di ottica fisiopatologica della stessa facoltà del suddetto Ateneo.
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1986
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 330
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-31;1048#art-1