Art. 1
In vigore dal 22 mag 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, n. 329, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, con il quale sono state inserite nello statuto della predetta Università le scuole di specializzazione;
Riconosciuta l'opportunità di rettificare il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 836 poiché, per la scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, al terzo anno, è stato omesso l'insegnamento di "clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I" e l'insegnamento di "terapia medica in ostetricia e ginecologia" è stato erroneamente indicato come (biennale) I;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
L'art. 82, relativo alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, è rettificato nel senso che tra le materie del terzo anno è aggiunto l'insegnamento di "clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I", mentre dall'insegnamento di "terapia medica in ostetricia e ginecologia" deve essere soppresso il termine "(biennale) I".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1986
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 320
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-31;1039#art-1