Art. 1
In vigore dal 9 mag 1986
n. 1018. Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1985, n. 534, citato in epigrafe, viene rettificato nel senso che il posto di tecnico laureato deve intendersi assegnato all'istituto di clinica ortopedica - per le esigenze della prima cattedra - della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università "La Sapienza" di Roma anziché all'istituto di clinica ortopedica - per le esigenze della seconda cattedra - della stessa facoltà del suddetto Ateneo.
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1986
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 66
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-31;1018#art-1