Art. 1

In vigore dal 20 mar 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista l'istanza tendente ad ottenere la costituzione dell'Ordine regionale dei giornalisti delle Marche, presentata da giornalisti residenti nella suddetta regione; Visti l'art. 73, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115; Sentiti i pareri espressi al riguardo dal consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dal consiglio interregionale dell'Emilia-Romagna e Marche; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1985; Su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Articolo unico A modifica dell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è istituito l'Ordine dei giornalisti per la regione Marche, con sede del consiglio dell'Ordine in Ancona, con competenza per la rispettiva circoscrizione. La circoscrizione territoriale di cui al n. 6 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificata nel senso che la predetta circoscrizione, con sede del consiglio in Bologna, comprende solamente Emilia-Romagna. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 dicembre 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1986 Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 17
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Art. 1 Istituzione dell'Ordine dei giornalisti per la regione Marche. — Testo vigente | Portale Normativo