Art. 1
In vigore dal 20 mar 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista l'istanza tendente ad ottenere la costituzione dell'Ordine regionale dei giornalisti delle Marche, presentata da giornalisti residenti nella suddetta regione;
Visti l'art. 73, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;
Sentiti i pareri espressi al riguardo dal consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dal consiglio interregionale dell'Emilia-Romagna e Marche;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1985;
Su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Articolo unico
A modifica dell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è istituito l'Ordine dei giornalisti per la regione Marche, con sede del consiglio dell'Ordine in Ancona, con competenza per la rispettiva circoscrizione.
La circoscrizione territoriale di cui al n. 6 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificata nel senso che la predetta circoscrizione, con sede del consiglio in Bologna, comprende solamente Emilia-Romagna.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e
giustizia
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1986
Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 17
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;937#art-1