Art. 2
In vigore dal 11 gen 1986
Dopo l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come integralmente sostituito con il precedente , sono aggiunti i seguenti:
"Art. 12. - Oltre all'ordinaria concessione in abbonamento, di cui alle precedenti disposizioni, è consentita la concessione con fatturazione delle ricerche effettivamente eseguite, anch'esse con durata annuale tacitamente rinnovabile e con eguale obbligo di cauzione. La misura del canone annuo di ammissione a tale tipo di utenza, da versare anticipatamente e con le stesse modalità di cui al precedente art. 11, è stabilita in lire duecentomila; al termine dell'anno convenzionato ed entro quindici giorni dalla comunicazione di apposita fattura, l'utente dovrà inoltre versare l'importo delle ricerche eseguite nel corso dell'anno. Detto importo è calcolato sommando i costi unitari dei minuti di collegamento e dei caratteri in output, determinati secondo i parametri stabiliti nell'apposito decreto interministeriale di cui al quinto comma dell'art. 11.
Anche la rinnovazione tacita della concessione con fatturazione comporta l'operatività, a decorrere dalla data iniziale dell'ulteriore periodo di utenza, delle nuove condizioni eventualmente introdotte nel frattempo ai sensi dell'art. 11.
Art. 13. - L'utente, che si colleghi al centro con più terminali, è tenuto a stipulare altrettante convenzioni, con le stesse modalità stabilite per i collegamenti ad un solo terminale effettuati in abbonamento ordinario o con fatturazione.
Tuttavia, è consentita un'unica convenzione, con versamento, rispettivamente, di un solo canone di abbonamento o di ammissione al servizio, per il collegamento di più terminali dello stesso utente ubicati in un medesimo stabile o sede. In tale ultima ipotesi, le ricerche, compiute attraverso i vari terminali, si sommano ed il loro totale viene calcolato, per le concessioni con fatturazione, ai fini del relativo addebito; e per le concessioni in abbonamento, ai fini di fatturare le eventuali eccedenze al limite massimo di utilizzazione del servizio coperto dal canone di abbonamento.
Art. 14. - Gli esercenti le professioni legali sono ammessi ad usufruire del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il centro elettronico di documentazione, osservando le modalità stabilite dai capi degli uffici e dietro corresponsione della somma di lire duemilacinquecento, il corrispettivo di ogni ricerca che comporti fino ad un massimo di cinque minuti di collegamento e/o 4000 caratteri in output.
Per la disciplina di tale servizio saranno emanate apposite norme con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello del tesoro, che fisserà anche la data di attivazione del servizio medesimo; fino alla quale resta fermo il servizio gratuito per le categorie professionali che già ne fruiscono.
Gli esercenti le professioni legali sono anche ammessi a frequentare i corsi di addestramento e di aggiornamento organizzati dal centro elettronico di documentazione della Cassazione e sono tenuti al preventivo pagamento, per ciascun corso, a titolo di rimborso spese, della somma di lire centomila da versare con le modalità di cui all'art. 11, comma quarto. Tale misura potrà essere revisionata in relazione agli eventuali maggiori costi, sempre con la forma del decreto interministeriale di cui all'art. 11.
Art. 15. - Le disposizioni dell'art. 14 si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui alle categorie A e B dell'art. 4, i quali accedono al servizio di informatica per ragioni inerenti al loro ufficio.
L'accesso a tale servizio è gratuito per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato sia centrali che periferiche di livello almeno provinciale, purchè su richiesta della amministrazione di appartenenza fatta per ragioni di ufficio.
I magistrati usufruiranno gratuitamente del servizio di informatica sia mediante l'uso diretto dei terminali degli uffici giudiziari, sia mediante l'uso di terminali o altre apparecchiature installati a proprie spese e tecnicamente compatibili con la rete".
L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, assume la numerazione "art. 16".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 novembre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e
giustizia
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 26
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-11-28;759#art-2