Art. 4
In vigore dal 27 mag 1986
Nell'art. 99, all'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
complementi di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
chimica e tecnologia dei semiconduttori.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 1985
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1986
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 235
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-11-21;1054#art-4