Art. 4

In vigore dal 27 mag 1986
Nell'art. 99, all'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria sono aggiunti i seguenti insegnamenti: complementi di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti; chimica e tecnologia dei semiconduttori. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 novembre 1985 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1986 Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 235
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-11-21;1054#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo