Art. 1
In vigore dal 30 apr 1986
N. 993. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, n. 574, citato in epigrafe, viene rettificato nel senso che il posto di tecnico laureato deve intendersi attribuito alla "cattedra di diritto pubblico e legislazione scolastica" della facoltà di magistero dell'Università di Bari anziché all'"istituto di diritto pubblico e legislazione scolastica" della facoltà di magistero della stessa Università.
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1986
Registro n. 20 Lavoro, foglio n. 327
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-31;993#art-1