Art. 2
In vigore dal 21 feb 1986
L'art. 62, relativo al corso di specializzazione nella motorizzazione, che muta denominazione in scuola di specializzazione in motorizzazione, è soppresso e sostituito dal seguente che assume la numerazione sottoindicata:
Scuola di specializzazione in motorizzazione
Art. 50 - La scuola di specializzazione in motorizzazione ha la durata di due anni e conferisce il diploma di specialista in motorizzazione in una delle seguenti sezioni:
automezzi da trasporto, sottosezione autoveicoli;
automezzi da trasporto, sottosezione motori;
macchine agricole e movimento terra;
produzione automobilistica.
Il numero degli iscritti è al massimo di trenta per ogni anno e complessivamente di sessanta al massimo per l'intero corso di studi.
Al funzionamento della scuola concorrono i dipartimenti e gli istituti dell'ateneo interessati.
Le materie di insegnamento, che afferiscono tutte alla facoltà di ingegneria, sono le seguenti, di cui quelle contrassegnate con un punto sono opzionali:
Sezione automezzi da trasporto, sottosezione autoveicoli.
1° Anno:
costruzioni automobilistiche;
meccanica dell'autoveicolo;
motori termici per trazione;
progetto degli elementi dell'autotelaio;
progetto delle carrozzerie;
-calcolo numerico e programmazione;
-costruzione di materiale ferroviario;
-costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
-normativa e omologazione degli automezzi;
-progetto dei motori dell'autoveicolo;
-sistematica suolo-veicolo;
-tecnica del traffico e della circolazione;
tecnica ed economia dei trasporti.
2° Anno.
costruzione e tecnologia della gomma e del pneumatico;
sistemi elettrici ed elettronici dell'autoveicolo;
sperimentazione e affidabilità dell'autoveicolo;
tecnologie speciali dell'autoveicolo;
-acustica applicata;
-aerodinamica;
-calcolo strutturale;
-complementi di matematica;
-complementi di tecnica ed economia dei trasporti;
-esercizio del materiale e degli impianti ferroviari;
-fluidodinamica;
-locomozione fuori strada;
-matematica applicata;
-meccanica delle vibrazioni;
-meccanica superiore per ingegneri;
-progettazione meccanica con l'ausilio del calcolatore.
Sezione automezzi da trasporto, sottosezione motori.
1° Anno:
costruzioni automobilistiche;
motori termici per trazione;
sperimentazione sulle macchine a fluido;
tecnologie speciali dell'autoveicolo;
-calcolo numerico e programmazione;
-elementi di elettronica;
-fluidodinamica;
-macchine II;
-matematica applicata;
-meccanica dell'autoveicolo;
-meccanica delle vibrazioni;
-meccanica superiore per ingegneri;
-normativa e omologazione degli automezzi;
-regolazioni automatiche;
-tecnica del traffico e della circolazione;
-tecnica ed economia dei trasporti;
-tecnologie aeronautiche.
2° Anno:
progetto dei motori dell'autoveicolo;
sistemi elettrici ed elettronici dell'autoveicolo;
sperimentazione e affidabilità dell'autoveicolo;
-acustica applicata;
-chimica fisica;
-complementi di tecnica ed economia dei trasporti;
costruzione di materiale ferroviario;
-costruzione e tecnologia della gomma e del pneumatico;
-fluidodinamica delle turbomacchine;
-gasdinamica;
-misure termiche e regolazioni;
-oleodinamica e pneumatica;
-principi di ingegneria chimica;
-progettazione meccanica con l'ausilio del calcolatore.
Sezione macchine agricole e movimento terra.
1° Anno:
macchine agricole;
macchine movimento terra;
motori termici per trazione;
sistematica suolo-veicolo;
tecnologie speciali dell'autoveicolo;
-calcolo numerico e programmazione;
-corrosione e protezione dei materiali metallici;
-macchine II;
-meccanica dell'autoveicolo;
-meccanica delle vibrazioni;
-normativa e omologazione degli automezzi;
-oleodinamica e pneumatica.
2° Anno:
costruzione e tecnologia della gomma e del pneumatico;
il trattore agricolo;
locomozione fuori strada;
sperimentazione e affidabilità dell'autoveicolo;
-acustica applicata;
-calcolo strutturale;
-matematica applicata;
-misure termiche e regolazioni;
-progettazione meccanica con l'ausilio del calcolatore;
-progetto dei motori dell'autoveicolo;
-sistemi elettrici ed elettronici dell'autoveicolo.
Sezione produzione automobilistica.
1° Anno:
attrezzature di produzione;
costruzioni automobilistiche;
impianti meccanici;
tecnologia dei materiali metallici;
tecnologie speciali dell'autoveicolo;
-elementi di elettronica;
-impieghi costruttivi e tecnologie delle materie plastiche;
-lavorazioni non convenzionali;
-macchine utensili;
-marketing;
-meccanica dei robot;
-metallurgia fisica;
-oleodinamica e pneumatica;
-regolazioni automatiche;
-sistemi elettrici ed elettronici dell'autoveicolo;
-tecnica dei sistemi numerici;
-tecnica delle costruzioni industriali;
-tecnologie aeronautiche.
2° Anno:
costruzione e tecnologia della gomma e del pneumatico;
impianti meccanici II;
sperimentazione e affidabilità dell'autoveicolo;
-automazione;
-controlli automatici;
-controllo della qualità;
-corrosione e protezione dei materiali metallici;
-disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
-gestione e controllo della produzione;
-lavorazione per deformazione plastica;
-manutenibilità ed affidabilità degli impianti industriali;
-pianificazione aziendale e tecniche informative;
-progetto delle carrozzerie;
-programmazione e controllo della produzione;
-ricerca operativa;
-tecnica della sicurezza ambientale;
-tecnologia meccanica II.
Il consiglio della scuola indicherà annualmente nell'apposito manifesto le sezioni e i relativi insegnamenti opzionali attivati o attivabili.
L'iscritto dovrà frequentare tutte le materie non opzionali della sezione prescelta più alcune materie opzionali scelte in modo che siano congruenti con il curriculum degli studi dello specializzando, e in numero tale che il totale delle materie da frequentare sia di almeno sei per anno accademico. In ogni caso, il numero minimo di ore di insegnamento e quello di ore per attività pratiche guidate è complessivamente di 600 per anno accademico.
In casi particolari, per esigenze di coordinamento, il consiglio della scuola può trasferire un insegnamento dal primo al secondo anno, e viceversa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica
istruzione
Visto il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 120
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-31;873#art-2