Art. 2

In vigore dal 21 feb 1986
L'art. 62, relativo al corso di specializzazione nella motorizzazione, che muta denominazione in scuola di specializzazione in motorizzazione, è soppresso e sostituito dal seguente che assume la numerazione sottoindicata: Scuola di specializzazione in motorizzazione Art. 50 - La scuola di specializzazione in motorizzazione ha la durata di due anni e conferisce il diploma di specialista in motorizzazione in una delle seguenti sezioni: automezzi da trasporto, sottosezione autoveicoli; automezzi da trasporto, sottosezione motori; macchine agricole e movimento terra; produzione automobilistica. Il numero degli iscritti è al massimo di trenta per ogni anno e complessivamente di sessanta al massimo per l'intero corso di studi. Al funzionamento della scuola concorrono i dipartimenti e gli istituti dell'ateneo interessati. Le materie di insegnamento, che afferiscono tutte alla facoltà di ingegneria, sono le seguenti, di cui quelle contrassegnate con un punto sono opzionali: Sezione automezzi da trasporto, sottosezione autoveicoli. 1° Anno: costruzioni automobilistiche; meccanica dell'autoveicolo; motori termici per trazione; progetto degli elementi dell'autotelaio; progetto delle carrozzerie; -calcolo numerico e programmazione; -costruzione di materiale ferroviario; -costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti; -normativa e omologazione degli automezzi; -progetto dei motori dell'autoveicolo; -sistematica suolo-veicolo; -tecnica del traffico e della circolazione; tecnica ed economia dei trasporti. 2° Anno. costruzione e tecnologia della gomma e del pneumatico; sistemi elettrici ed elettronici dell'autoveicolo; sperimentazione e affidabilità dell'autoveicolo; tecnologie speciali dell'autoveicolo; -acustica applicata; -aerodinamica; -calcolo strutturale; -complementi di matematica; -complementi di tecnica ed economia dei trasporti; -esercizio del materiale e degli impianti ferroviari; -fluidodinamica; -locomozione fuori strada; -matematica applicata; -meccanica delle vibrazioni; -meccanica superiore per ingegneri; -progettazione meccanica con l'ausilio del calcolatore. Sezione automezzi da trasporto, sottosezione motori. 1° Anno: costruzioni automobilistiche; motori termici per trazione; sperimentazione sulle macchine a fluido; tecnologie speciali dell'autoveicolo; -calcolo numerico e programmazione; -elementi di elettronica; -fluidodinamica; -macchine II; -matematica applicata; -meccanica dell'autoveicolo; -meccanica delle vibrazioni; -meccanica superiore per ingegneri; -normativa e omologazione degli automezzi; -regolazioni automatiche; -tecnica del traffico e della circolazione; -tecnica ed economia dei trasporti; -tecnologie aeronautiche. 2° Anno: progetto dei motori dell'autoveicolo; sistemi elettrici ed elettronici dell'autoveicolo; sperimentazione e affidabilità dell'autoveicolo; -acustica applicata; -chimica fisica; -complementi di tecnica ed economia dei trasporti; costruzione di materiale ferroviario; -costruzione e tecnologia della gomma e del pneumatico; -fluidodinamica delle turbomacchine; -gasdinamica; -misure termiche e regolazioni; -oleodinamica e pneumatica; -principi di ingegneria chimica; -progettazione meccanica con l'ausilio del calcolatore. Sezione macchine agricole e movimento terra. 1° Anno: macchine agricole; macchine movimento terra; motori termici per trazione; sistematica suolo-veicolo; tecnologie speciali dell'autoveicolo; -calcolo numerico e programmazione; -corrosione e protezione dei materiali metallici; -macchine II; -meccanica dell'autoveicolo; -meccanica delle vibrazioni; -normativa e omologazione degli automezzi; -oleodinamica e pneumatica. 2° Anno: costruzione e tecnologia della gomma e del pneumatico; il trattore agricolo; locomozione fuori strada; sperimentazione e affidabilità dell'autoveicolo; -acustica applicata; -calcolo strutturale; -matematica applicata; -misure termiche e regolazioni; -progettazione meccanica con l'ausilio del calcolatore; -progetto dei motori dell'autoveicolo; -sistemi elettrici ed elettronici dell'autoveicolo. Sezione produzione automobilistica. 1° Anno: attrezzature di produzione; costruzioni automobilistiche; impianti meccanici; tecnologia dei materiali metallici; tecnologie speciali dell'autoveicolo; -elementi di elettronica; -impieghi costruttivi e tecnologie delle materie plastiche; -lavorazioni non convenzionali; -macchine utensili; -marketing; -meccanica dei robot; -metallurgia fisica; -oleodinamica e pneumatica; -regolazioni automatiche; -sistemi elettrici ed elettronici dell'autoveicolo; -tecnica dei sistemi numerici; -tecnica delle costruzioni industriali; -tecnologie aeronautiche. 2° Anno: costruzione e tecnologia della gomma e del pneumatico; impianti meccanici II; sperimentazione e affidabilità dell'autoveicolo; -automazione; -controlli automatici; -controllo della qualità; -corrosione e protezione dei materiali metallici; -disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche; -gestione e controllo della produzione; -lavorazione per deformazione plastica; -manutenibilità ed affidabilità degli impianti industriali; -pianificazione aziendale e tecniche informative; -progetto delle carrozzerie; -programmazione e controllo della produzione; -ricerca operativa; -tecnica della sicurezza ambientale; -tecnologia meccanica II. Il consiglio della scuola indicherà annualmente nell'apposito manifesto le sezioni e i relativi insegnamenti opzionali attivati o attivabili. L'iscritto dovrà frequentare tutte le materie non opzionali della sezione prescelta più alcune materie opzionali scelte in modo che siano congruenti con il curriculum degli studi dello specializzando, e in numero tale che il totale delle materie da frequentare sia di almeno sei per anno accademico. In ogni caso, il numero minimo di ore di insegnamento e quello di ore per attività pratiche guidate è complessivamente di 600 per anno accademico. In casi particolari, per esigenze di coordinamento, il consiglio della scuola può trasferire un insegnamento dal primo al secondo anno, e viceversa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986 Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 120
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-31;873#art-2

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Art. 2 Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo