Art. 2

In vigore dal 31 gen 1986
Dopo l'art. 250 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neurochirurgia: Scuola di specializzazione in neurochirurgia Art. 251 - È istituita la scuola di specializzazione in neurochirurgia presso la seconda Università degli studi di Roma "Tor Vergata". La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia all'esercizio professionale specialistico di neurochirurghi. La scuola rilascia il titolo di specialista in neurochirurgia. Art. 252 - La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero di iscritti determinato in due per ogni anno di corso, per un totale di dieci specializzandi. Art. 253 - Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia. Art. 254 - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 255 - La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) neurobiologia; b) diagnostica clinica; c) diagnostica strumentale; d) tecnica operatoria; e) chirurgia speciale; f) anestesia e rianimazione. Art. 256 - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Neurobiologia: neuroanatomia; neurofisiologia; neuropatologia. b) Diagnostica clinica: semeiotica e clinica neurologica; elementi di psichiatria; neuro-oftalmologia; neuro-otoiatria; neurochirurgia. c) Diagnostica strumentale: neurofisiologia clinica; neuroradiologia. d) Tecnica operatoria: tecnica operatoria. e) Chirurgia speciale: neurochirurgia funzionale e stereotassica; neurotraumatologia; chirurgia del sistema nervoso periferico; neurochirurgia infantile. f) Anestesia e rianimazione: neuroanestesia e rianimazione. Art. 257 - L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica prevalentemente di carattere tecnico applicativo di ulteriori 400 ore, rivolte all'approfondimento del curriculum corrispondenti ad uno dei settori formativo professionale (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1° Anno: neurobiologia (ore 150): neuroanatomia..................... ore 75 neurofisiologia..................... " 75 diagnostica clinica (ore 250): semeiotica e clinica neurologica............. " 75 elementi di psichiatria................. " 25 neurochirurgia..................... " 150 monte ore elettivo.............. ore 400 2° Anno: diagnostica clinica (ore 300): neuro-oftalmologia................... ore 75 neuro-otoiatria..................... " 75 neurochirurgia..................... " 150 diagnostica strumentale (ore 100): neurofisiologia clinica................. " 100 monte ore elettivo.............. ore 400 3° Anno: neurobiologia (ore 75): neuropatologia..................... ore 75 diagnostica clinica (ore 125): neurochirurgia..................... " 125 diagnostica strumentale (ore 100): neuroradiologia..................... " 100 anestesia e rianimazione (ore 100): neuroanestesia e rianimazione.............. " 100 monte ore elettivo.............. ore 400 4° Anno: diagnostica clinica (ore 75): neurochirurgia..................... ore 75 diagnostica strumentale (ore 75): neuroradiologia..................... " 75 tecnica operatoria (ore 100): tecnica operatoria................... " 100 chirurgia speciale (ore 150) neurotraumatologia.................... " 75 chirurgia del sistema nervoso periferico......... " 75 monte ore elettivo.............. ore 400 5° Anno: diagnostica clinica (ore 100): neurochirurgia.................... ore 100 tecnica operatoria (ore 100): tecnica operatoria................... " 100 chirurgia speciale (ore 200): neurochirurgia funzionale e stereotassica........ " 100 neurochirurgia infantile................ " 100 monte ore elettivo.............. ore 400 Art. 258 - Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti / divisioni / ambulatori / laboratori: reparti di degenza - ambulatori - camera operatoria - servizio di rianimazione - servizio di neuroradiologia - laboratorio di neuropatologia - servizi di neurofisiologia clinica, di neuro-oftalmologia e di neuro-otoiatria - servizio di radioterapia. Art. 259 - La frequenza ai corsi è obbligatoria. La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e delle acquisizioni e dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con Paesi in via di sviluppo. Art. 260 - Alla fine di ogni anno di corso, lo specializzando deve superare un esame globale teorico - pratico vertente su tutte le discipline dell'anno di corso, da sostenere nei mesi di ottobre e novembre. Coloro che non hanno superato l'esame conclusivo di un anno di corso potranno riscriversi allo stesso anno di corso una sola volta ed assumeranno la qualità di ripetente. Art. 261 - La commissione per l'esame annuale è nominata dal direttore della scuola su proposta del consiglio della scuola stessa ed è presieduta dal direttore e composta dai docenti delle materie relative all'anno di corso. La commissione esprimerà il suo giudizio con una votazione da 1 a 30 punti; il voto di semplice idoneità è indicato con 6/10 del totale dei punti di cui la commissione dispone (18/30): A chi avrà conseguito il massimo dei punti potrà essere conferita, ad unanimità, la lode. Art. 262 - Dopo il superamento dell'esame annuale teorico-pratico relativo all'ultimo anno di corso, gli specializzandi dovranno sostenere, per conseguire il diploma, un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. La commissione per tale esame è nominata con decreto rettorale su proposta del consiglio della scuola: essa è presieduta dal direttore della scuola ed è composta da altri sei membri scelti fra i docenti membri del consiglio della scuola. Ogni membro dispone di dieci voti ed a coloro che hanno ottenuto il massimo dei voti può essere conferita, ad unanimità, la lode. Art. 263 - L'importo delle tasse è soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 264 - Il consiglio della scuola, presieduto dal direttore, è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento di tutti i professori della prima fascia la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il direttore viene nominato con decreto del rettore su designazione del consiglio della scuola. Art. 265 - Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alle norme contenute nelle "disposizioni generali" per le scuole di specializzazione. Art. 266 - Norma transitoria. - Per gli specializzandi già iscritti secondo il precedente ordinamento si applicheranno le disposizioni relative al vecchio statuto fino al completamento del corso di specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1985 Registro n. 89 Istruzione, foglio n. 331
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-31;823#art-2

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Art. 2 Modificazioni allo statuto della seconda Universita' degli studi di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo