Art. 1
In vigore dal 20 mag 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Udine e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 30 - nell'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari, sono apportate le seguenti modifiche:
Biennio propedeutico:
Sono soppressi gli insegnamenti di:
chimica organica (biennale);
chimica analitica (biennale),
e sono sostituiti con la conseguente variazione della numerazione degli insegnamenti del biennio medesimo, rispettivamente con i seguenti insegnamenti:
chimica organica I;
chimica organica II;
chimica analitica I;
chimica analitica II.
Triennio di studi di applicazione:
È soppresso l'insegnamento biennale di "industrie alimentari" ed è sostituito, con la conseguente variazione della numerazione degli insegnamenti del triennio medesimo, dagli insegnamenti di:
industrie alimentari I;
industrie alimentari II.
Art. 31 - il secondo comma è soppresso e sostituito come segue:
"A giudizio della facoltà gli insegnamenti di chimica organica II e chimica analitica II potranno essere svolti nel triennio di applicazione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1986
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 314
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-31;1031#art-1