Art. 1
In vigore dal 31 dic 1985
N. 738. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1985, n. 525, viene rettificato nel senso che il posto di tecnico laureato deve intendersi assegnato all'istituto di psicologia (per le esigenze della cattedra di psicologia) della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari, anziché all'istituto di psicologia (per le esigenze della cattedra di pedagogia) della stessa facoltà del suddetto ateneo.
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1985
Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 317
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-30;738#art-1