Regolamento
Art. 48 bis
Misure da attuarsi in presenza di disagio psico-sociale
In vigore dal 24 giu 2023
1. Nei casi di cui all', quarto comma, nonché nei casi in cui venga accertato, ai sensi del presente articolo, un temporaneo disagio psico-sociale, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto provvede a ritirare senza ritardo, anche per il tramite di personale a tal fine delegato, l'armamento individuale.
2. Fuori dai casi di cui all', quarto comma, per disagio psico-sociale si intende uno stato di perturbamento psichico reattivo, che consente lo svolgimento dei compiti non implicanti il porto dell'armamento individuale. Lo stato di cui al primo periodo è accertato, su richiesta del dirigente dell'ufficio o del comandante del reparto, da un appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato, di cui all', comma l, lett. a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che, previo svolgimento degli accertamenti necessari, si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta.
3. Nel caso in cui l'appartenente alla carriera dei medici di cui al comma 2 accerti la situazione di disagio psico-sociale, fissa un termine non superiore a sessanta giorni per la revisione della condizione del dipendente. Qualora lo stato di perturbamento risulti persistere, il predetto medico può reiterare l'accertamento di cui al comma 2 con le medesime modalità e termini per una durata massima complessiva di centottanta giorni dalla data dell'accertamento dello stato di disagio di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui l'appartenente alla carriera dei medici di cui al comma 2 accerti un disagio psico-sociale ai sensi dei commi 2 e 3, l'armamento individuale e le ulteriori armi eventualmente detenute, unitamente ai titoli che autorizzano l'acquisto di armi, sono ritirati in via cautelare, con provvedimento del dirigente dell'ufficio o del comandante del reparto, per il tempo indicato nei provvedimenti del predetto medico. Qualora l'appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato, a seguito degli accertamenti di cui al comma 3, verifichi il venir meno della situazione di disagio psico-sociale, esprime il nulla osta alla riconsegna dell'armamento individuale.
5. Trascorso il termine di centottanta giorni di cui al comma 3, nei casi in cui non sussistano i requisiti per la riconsegna dell'armamento, il procedimento è devoluto alla Commissione per la salvaguardia della salute del personale della Polizia di Stato, di cui all'. In tal caso, la misura del ritiro di cui al comma 4 è prorogata di ulteriori novanta giorni, entro i quali la predetta Commissione rilascia il nulla osta ovvero invia il dipendente alla competente Commissione medico-ospedaliera per l'accertamento dell'eventuale esistenza dei presupposti di cui all', quarto comma.
6. Nel caso in cui, ai sensi del comma 4, sia stato disposto il ritiro di armi diverse dall'armamento individuale, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto concorda le modalità di esecuzione del provvedimento con il questore competente per il luogo in cui il dipendente detiene tali armi, se diverso dalla sede di servizio. Il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto che dispone il ritiro cautelare delle stesse ai sensi dell', secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ne dà immediata comunicazione al prefetto per l'eventuale applicazione dei provvedimenti di cui al primo comma del medesimo .
7. Quando, per la situazione di fatto, non sia possibile attendere il provvedimento dell'appartenente alla carriera dei medici di cui al comma 2, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto dispone il ritiro immediato dell'armamento individuale, delle ulteriori armi eventualmente detenute, unitamente ai titoli che autorizzano l'acquisto di armi, inviando il dipendente al predetto appartenente alla carriera dei medici per gli accertamenti di cui ai commi 2 e 3. Per il ritiro delle armi detenute in luogo diverso dalla sede di servizio si provvede con le modalità di cui al comma 6.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-48-bis