Art. 1
In vigore dal 2 mag 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Lecce approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istituzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Lecce e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 24 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie, sono aggiunte le seguenti discipline: bibliografia e biblioteconomia;
semiotica;
storia del pensiero politico medievale;
storia economica e sociale del medioevo;
istituzioni medievali;
storia della Chiesa nell'età moderna;
letteratura teatrale;
istituzioni di diritto romano;
didattica del latino;
storia dell'arte bizantina;
geografia umana;
geografia dei Paesi del Levante;
pubblicistica e cronachistica medievale;
critica del testo;
metrica greca e latina;
storia del teatro greco e latino;
storia greca;
archeologia romana;
archeologia del vicino Oriente;
storia delle religioni nel mondo classico;
sociolinguistica;
letteratura comparata;
sociologia della cultura;
sociologia della conoscenza;
sociologia delle comunicazioni;
filosofia del linguaggio;
teoria della letteratura.
Art. 29 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia, sono aggiunte le seguenti discipline:
psicologia dinamica;
psicologia;
metodologia della ricerca sociale;
metodologia del servizio sociale;
storia della filosofia politica;
filosofia della religione;
filosofia del diritto;
storia della filosofia morale;
metodologia delle scienze sociali;
filosofia politica;
storia del pensiero politico medievale;
storia economica e sociale del Medioevo;
storia dell'arte bizantina;
pedagogia sperimentale;
storia della filosofia contemporanea;
epistemologia;
sociolinguistica;
letteratura comparata;
sociologia della cultura;
sociologia della conoscenza;
sociologia delle comunicazioni;
filosofia del linguaggio;
teoria della letteratura.
Art. 36 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere, sono aggiunte le seguenti discipline:
storia della lingua francese;
lingua e letteratura polacca;
storia della Francia;
storia della Gran Bretagna;
drammaturgia;
lingua e letteratura albanese;
sociolinguistica;
letteratura comparata;
sociologia della cultura;
sociologia della conoscenza;
sociologia delle comunicazioni;
filosofia del linguaggio;
teoria della letteratura.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1985
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1986
Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 205
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-19;998#art-1