Art. 1

In vigore dal 8 feb 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni; Veduto l'art. 11 della legge 11 novembre 1982, n. 828; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, intese ad istituire la facoltà di scienze economiche e bancarie, con l'omonimo corso di laurea, come previsto dalla citata legge 11 novembre 1982, n. 828; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Considerato che lo statuto non può derogare al vigente ordinamento didattico universitario, e considerato l'obbligo, quindi, di adeguarlo all'ordinamento stesso; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: . Nell', nell'elenco delle facoltà e dei corsi di laurea in cui si articola l'Università, dopo il punto 5) è inserito il seguente nuovo comma: "6) Facoltà di scienze economiche e bancarie: a) corso di laurea in scienze economiche e bancarie".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-19;830#art-1

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