Art. 1

In vigore dal 30 gen 1986
N. 821. Decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con riserva dei diritti dei terzi, l'eredità, consistente nella quota parte di un sesto dell'asse ereditario e precisamente in beni mobili per L. 39.927.310 e in beni immobili siti in Sansepolcro (Arezzo), via Donato Sbragi, del periziato valore di L. 90.000.000 come da nota dell'ufficio tecnico erariale di Arezzo in data 22 ottobre 1979, disposta dal sig. Augusto Massa con testamento olografo 2 novembre 1954 e successivi atti aggiuntivi, pubblicato in data 10 novembre 1962, n. 3349/1478 di repertorio, a rogito dott. Fulvio Fiori, notaio in Sansepolcro, registrato a Sansepolcro in data 22 novembre 1962 al n. 418. Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1986 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 3
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Art. 1 Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare una eredita'. — Testo vigente | Portale Normativo