Art. 1
In vigore dal 27 dic 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 30 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:
chirurgia del pronto soccorso;
chirurgia traumatologica della strada.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 settembre 1985
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1985
Registro n. 81 Istruzione, foglio n. 295
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-09-02;715#art-1