Art. 1
In vigore dal 27 ott 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141;
Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Vista la legge 14 dicembre 1939, n. 1922;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione della Banca del monte di Pavia, con sede in Pavia, e del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo, assunte in data 30 gennaio 1985;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 26 giugno 1985;
Decreta:
Il Monte di credito su pegno di Bergamo, di seconda categoria, con sede in Bergamo, è incorporato nella Banca del monte di Pavia.
Le modalità della fusione, compresa la data di decorrenza della stessa, nonché le modifiche degli dello statuto della Banca del monte di Pavia saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 settembre 1985
COSSIGA
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1985
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 87
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-09-02;530#art-1