Art. 1
In vigore dal 14 set 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, concernente l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, che sancisce nei pubblici concorsi l'obbligatorietà dell'uso della lingua tedesca per i candidati di madre lingua tedesca;
Visto l'art. 100 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Visto l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina transitoria della appartenenza ai vari gruppi linguistici;
Visto il censimento generale della popolazione pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 7 aprile 1983;
Ritenuto di conseguenza di dover modificare gli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903;
Dato atto che lo schema di regolamento è stato sottoposto all'esame delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, giusto il disposto dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 19;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla adunanza generale nella seduta del 13 giugno 1985;
Vista la deliberazione adottata nella riunione del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 1985;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:
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L'ottavo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, è modificato come segue:
"I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 5 devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresì, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le previste prove di esame".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-08-06;453#art-1