Art. 1
In vigore dal 25 dic 1985
N. 708. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, n. 634, è rettificato nel senso che due dei posti di tecnico laureato devono intendersi assegnati all'istituto di oftalmologia (prima cattedra di clinica oculistica) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università "La Sapienza" di Roma, anziché all'istituto di clinica oculistica (prima cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dello stesso ateneo.
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1985
Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 315
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-07-18;708#art-1