Art. 3
In vigore dal 27 ott 1985
Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal 16 agosto 1985.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1985
COSSIGA
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1985
Registro n. 15 Esteri, foglio n. 399
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-07-12;528#art-3